Circolari

Benefici economici per il reimpiego di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo - Circolare Inps n. 32 del 13 marzo 2014.
Circolare n° 44/2014 » 20.03.2014
Dal 2013, non è stata prorogata la possibilità dell’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti. Di conseguenza, è venuta anche meno la disposizione che riconosceva i connessi sgravi contributivi.
In luogo del predetto sgravio, il Ministero del lavoro - con i Decreti direttoriali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 - ha introdotto un nuovo beneficio economico pari a 190 € mensili per 12 mesi (in caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato) e 6 mesi (per i lavoratori assunti a tempo determinato) nei limiti di 20.000.000 di euro.
La presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro per l’attivazione concreta del beneficio dovrà essere proposta – a pena di decadenza - entro 30 giorni dalla pubblicazione nel sito Internet dell’Inps della circolare in commento (come previsto dal decreto direttoriale sopra richiamato).
In data 13 marzo, l’Inps ha pubblicato la circolare n. 32/2014 relativa ai benefici economici che possono essere concessi ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.
Con la circolarein argomento – alla quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio - l’Inps evidenzia, tra l’altro, che il beneficio economico può essere riconosciuto nelle seguenti ipotesi:
- nel caso in cui nel 2013 si sia proceduto all’assunzione di lavoratori che, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività;
- in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto;
- in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato nel 2013 di un rapporto di lavoro instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità” (art. 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni).
L’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione.
La circolare evidenzia che il beneficio economico non si applica qualora sia applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale. In ogni caso, il beneficio è subordinato al rispetto delle previsioni comunitarie sugli aiuti cd «de minimis».
Dal punto di vista operativo, sottolineiamo che la domanda di ammissione ai benefici dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica ed a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della circolare (quindi entro il 12 aprile 2014) accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende nel sito internet www.inps.it.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini previsti. Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso sia mediante la pubblicazione di un apposito messaggio nel sito internet dell’INPS sia mediante una specifica comunicazione ai singoli datori di lavoro.
In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, della proroga o della trasformazione a tempo indeterminato.
Distinti saluti.
» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo | Autore CI/mf» Carta intestata
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